IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 947 del 2013, proposto da: 
        - Felice Besostri, Andrea Giovanni  Distefano,  Piero  Basso,
Patrizia Virdis, Francesco  Somaini,  Giuseppina  Cristadoro,  Emilio
Zecca, Raffaele Antonio Vilonna, Claudio Tani,  Aldo  Bozzi,  Luciano
Lunghi, Giancarlo Aosani e Roberto Biscardini, rappresentati e difesi
dagli Avv.ti  Felice  Besostri,  Emilio  Zecca  e  Claudio  Tani,  ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano,
Largo Ildefonso Schuster n. 6; 
    Contro 
        -  la  Regione   Lombardia,   in   persona   del   Presidente
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pio Dario  Vivone  e
Maria Emilia Moretti, ed elettivamente domiciliata in Milano,  Piazza
Citta' di Lombardia n. 1, presso la sede dell'Avvocatura regionale; 
        - l'Ufficio Centrale Elettorale  Regionale,  in  persona  del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso  per  legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,  e  domiciliato  presso  la
sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; 
    Nei confronti di 
        - Marco De Paoli, Marco Osnato, Ivana Giulietta Gola, Daniela
Angela  Roveda,  Camillo  Piazza,  Linda  Dell'Acqua,  Piero  Tommaso
Dragan, Elisabetta Fatuzzo; 
        - Riccardo De Corato, rappresentato  e  difeso  dagli  Avv.ti
Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Luca  Raffaello  Perfetti,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano,
Via S. Barnaba n. 30; 
        - Luca Marsico e Alessandro  Sorte,  rappresentati  e  difesi
dall'Avv. Leonardo Salvemini, ed elettivamente domiciliati presso  lo
studio dello stesso in Milano, Piazza Bertarelli n. 1; 
        - Francesca Brianza,  rappresentata  e  difesa  dagli  Avv.ti
Ercole Romano, Andrea Mascetti e Paola  Balzarini,  ed  elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Viale Bianca  Maria
n. 23; 
        - Jari Colla, rappresentato  e  difeso  dagli  Avv.ti  Ercole
Romano,  Andrea  Mascetti  e  Paola   Balzarini,   ed   elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Viale Bianca  Maria
n. 23; 
        - Antonio Saggese, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ercole
Romano,  Andrea  Mascetti  e  Paola   Balzarini,   ed   elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Viale Bianca  Maria
n. 23; 
        - Francesco Dotti e Stefano Carugo,  rappresentati  e  difesi
dagli  Avv.ti  Riccardo  Villata,  Andreina  Degli  Esposti  e   Luca
Raffaello Perfetti, ed elettivamente  domiciliati  presso  lo  studio
degli stessi in Milano, Via S. Barnaba n. 30; 
        - Mauro Parolini e  Fabio  Fanetti,  rappresentati  e  difesi
dagli  Avv.ti  Riccardo  Villata,  Andreina  Degli  Esposti  e   Luca
Raffaello Perfetti, ed elettivamente  domiciliati  presso  lo  studio
degli stessi in Milano, Via S. Barnaba n. 30; 
    e con l'intervento di ad adiuvandum: Sergio Tremolada  ed  altri,
rappresentati e difesi dall'Avv.ti Felice Besostri, ed  elettivamente
domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza Grandi n.
5; 
    per l'annullamento: 
        - in parte qua, del  verbale  delle  operazioni  dell'Ufficio
Centrale Elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Milano  e
dei  presupposti  verbali  degli  Uffici  Centrali   circoscrizionali
costituiti presso i Tribunali di Milano, Monza, Lodi, Pavia, Cremona,
Mantova,  Brescia,  Bergamo,   Sondrio,   Lecco,   Como   e   Varese,
relativamente alle elezioni regionali svoltesi il 24  e  25  febbraio
2013; 
        - nonche' delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza  del
Consiglio della Regione Lombardia n. 128 del 12 maggio 2010  e  n.  3
del 4 gennaio 2013, in parte qua, e nn. 314 e  315  del  20  dicembre
2012 e fin. 320, 321, 322 e 323 del 27 dicembre  2012  e  degli  atti
connessi e conseguenti. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto il decreto presidenziale n. 790/2013 con cui, tra  l'altro,
e' stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito del
ricorso; Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  della  Regione
Lombardia, di Riccardo De Corato, di  Luca  Manico  e  di  Alessandro
Sorte,  dell'Ufficio  Centrale  Elettorale  Regionale,  di  Francesca
Brianza, di Jari Colla, di Antonio Saggese, di  Francesco  Dotti,  di
Mauro Parolini, di Stefano Carugo e di Fabio Fanetti; 
    Visto l'intervento ad adiuvandum di Sergio Tremolada ed altri; 
    Vista l'ordinanza collegiale n.  1723/2013  con  cui  sono  stati
ordinati incombenti istruttori a carico del Consiglio Regionale della
Lombardia; 
    Visti gli atti depositati in data 23 luglio 2013, in  esito  alla
predetta istruttoria, da parte della Regione Lombardia; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita; 
    Uditi, all'udienza pubblica dell'8 ottobre  2013,  i  procuratori
delle parti, come specificato nel verbale; 
    Ritenuto in fatto e' considerato in diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con ricorso  elettorale  proposto  in  data  16  aprile  2013,
notificato il  23  aprile  successivo  e  depositato,  con  la  prova
dell'inoltro delle notifiche, in data 10 maggio 2013,  i  ricorrenti,
in qualita' di cittadini elettori, hanno chiesto  l'annullamento,  in
parte  qua,  del  verbale  delle  operazioni  dell'Ufficio   Centrale
Elettorale costituito presso la  Corte  d'Appello  di  Milano  e  dei
presupposti verbali degli Uffici Centrali circoscrizionali costituiti
presso i Tribunali di Milano, Monza, Lodi, Pavia,  Cremona,  Mantova,
Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, Como e Varese,  relativamente  alle
elezioni regionali svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013,  nonche'  delle
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della  Regione
Lombardia n. 128 del 12 maggio 2010 e n. 3 del  4  gennaio  2013,  in
parte qua, e nn. 314 e 315 del 20 dicembre 2012 e nn. 320, 321, 322 e
323 del 27 dicembre 2012 e degli atti connessi e conseguenti. 
    Unitamente  alla  proclamazione  dell'elezione  alla  carica   di
Presidente della  Regione  Lombardia  del  candidato  Roberto  Magoni
(eletto con il 42,81%, pari a  2.453.437  voti),  l'Ufficio  Centrale
Elettorale  costituito  presso  la  Corte  d'Appello  di  Milano   ha
attribuito i seggi alle varie liste, riconoscendo ai, gruppi politici
collegati al candidato eletto Presidente un numero di  seggi  pari  a
48, cui si va ad aggiungere  quello  del  Presidente  stesso,  su  un
totale  di  80  consiglieri  regionali.  Tale  ripartizione   sarebbe
illegittima, in quanto il numero dei seggi (48) attribuito alle liste
collegate al Presidente eletto sarebbe legato  al  riconoscimento  in
favore delle stesse di un premio di maggioranza, senza il quale  alle
predette liste si  sarebbero  dovuti  assegnare  soltanto  37  seggi,
avendo le medesime conseguito una cifra elettorale pari  a  2.329.087
(cfr. Verbale allegato, par. 10). 
    Con  il  primo  motivo  di  ricorso  si  assume  l'illegittimita'
dell'attribuzione del premio di maggioranza per violazione, erronea e
falsa applicazione degli art. 1, commi 24 e 30, lett. f, della  legge
regionale n. 17 del 2012, art. 1, comma 1, della  legge  n.  108  del
1968, art. 2, comma 3, e art. 12, comma 2,  dello  Statuto  regionale
della Lombardia e dello stesso art. 1, comma 1, della legge regionale
n. 17 del 2012: paragrafi 8, 12 e 13 del Verbale del  17  marzo  2013
dell'Ufficio  Centrale  Elettorale  costituito   presso   la   Corte,
d'Appello di Milano e conseguente illegittimita'  in  parte  qua  del
predetto Verbale, ovvero illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,
commi 24 e 30, lett. f, della  legge  regionale  n.  17  del  2012  e
conseguentemente del Verbale del 17 marzo 2013 dell'Ufficio  Centrale
Elettorale costituito  presso  la  Corte  d'Appello  di  Milano,  per
violazione  degli  artt.  3,  48,  49,  51,  comma  1,  e  122  della
Costituzione. 
    La contemporanea presenza di un premio di maggioranza  e  di  una
soglia di accesso violerebbe diverse  previsioni  costituzionali  che
qualificano il voto come personale e diretto.  L'attribuzione  di  un
premio di maggioranza, in una misura minima del 55% o massima del 60%
(art. 1, comma 24, lett. a) e b), della legge  regionale  n.  17  del
2012),  alle  liste  collegate  al   candidato   eletto   Presidente,
subordinata  al   consenso   raggiunto   da   quest'ultimo,   sarebbe
irragionevole sia per: la mancata previsione di una soglia minima per
l'attribuzione dello stesso, sia  per  l'individuazione  dell'entita'
del  premio,  di  molto   superiore   alla   maggioranza   (assoluta)
sufficiente  per  governare  la   Regione.   Oltretutto   il   premio
modificherebbe le scelte degli  elettori,  anche  in  relazione  alle
preferenze espresse  nelle  diverse  circoscrizioni  e  comunque  non
rileverebbe il consenso ottenuto dalle diverse coalizioni o liste, ma
sarebbe decisivo il collegamento con il candidato eletto alla  carica
di Presidente, unico elemento in grado di far scattare l'attribuzione
del premio di maggioranza, nonostante la possibilita' di  espressione
del voto disgiunto da parte dell'elettore. 
    Quanto  evidenziato  in  precedenza   sarebbe   sufficiente   per
sollevare  una  questione  di   legittimita'   costituzionale   della
normativa elettorale regionale. 
    Con il secondo motivo di ricorso si assume l'illegittimita' della
previsione di una soglia di accesso per concorrere alla  ripartizione
dei seggi per illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  30,
lett. d), della legge regionale n. 17 del 2012,  da  cui  deriverebbe
l'illegittimita' in parte qua del paragrafo 11  del  Verbale  del  17
marzo 2013 dell'Ufficio  Centrale  Elettorale  costituito  presso  la
Corte d'Appello di Milano, per violazione degli artt. 3, 48, 49,  51,
comma 1, 56, 57, 117 e 122 della Costituzione. 
    La contestuale presenza di una soglia di accesso e di  un  premio
di maggioranza sarebbe irrazionale in ragione degli esiti che vengono
prodotti da questi due  "correttivi",  In  primo  luogo  non  sarebbe
ragionevole la previsione di  una  soglia  di  sbarramento  (del  3%)
soltanto per quelle liste non collegate ad  un  candidato  Presidente
che non abbia ottenuto almeno il 5% dei voti: non si  terrebbe  conto
del consenso della singola lista, ma soltanto dei voti conseguiti dal
candidato Presidente, pur in  presenza  della  possibilita'  di  voto
disgiunto.  Tale  modalita'  inciderebbe   anche   sul   sistema   di
finanziamento dei vari gruppi politici, creando effetti distorsivi  e
rilevanti disparita' di trattamento. 
    Con il terzo motivo  si  assume  l'illegittimita'  dell'esenzione
dalla  raccolta  delle  firme   per   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 16, della legge  regionale  n.  17  del  2012  per
violazione degli arti 3, 48, 49, 51, comma 1, 56, 57, 117 e 122 della
Costituzione e conseguente illegittimita' in parte  qua  del  Verbale
del 17 marzo 2013 dell'Ufficio Centrale Elettorale costituito  presso
la Corte d'Appello di Milano, in particolare nella parte  in  cui  ha
previsto l'esenzione dalla raccolta delle firme per le liste Tremonti
3L, Fratelli d'Italia, Partito dei Pensionati, collegate al candidato
Presidente proclamato eletto e/o cui siano stati attribuiti seggi. 
    La costituzione  di  alcuni  gruppi  consiliari,  in  un  momento
successivo  allo  scioglimento  del  Consiglio   regionale,   sarebbe
illegittima e  avrebbe  consentito  a  questi  gruppi  di  presentare
proprie liste alle elezioni senza dover raccogliere firme a sostegno. 
    Per  tali  ragioni  i  ricorrenti  chiedono  l'accoglimento   del
ricorso, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 
    2. Con decreto presidenziale n, 790/2013, tra l'altro,  e'  stata
fissata/l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito. 
    Si sono costituiti in giudizio la Regione Lombardia, Riccardo  De
Corato, Luca Manico e Alessandro Sorte, l'Ufficio Centrale Elettorale
Regionale, Francesca Brianza, Jari Colla, Antonio Saggese,  Francesco
Dotti, Mauro Parolini, Stefano Carugo e Fabio Fanetti, che dopo  aver
sollevato alcune eccezioni  di  carattere  preliminare,  nel  merito,
hanno chiesto il rigetto del ricorso. 
    Sono intervenuti ad adiuvandum dei ricorrenti Sergio Tremolada ed
altri cittadini elettori. I controinteressati hanno eccepito altresi'
l'inammissibilita' della costituzione dei predetti intervenienti. 
    Con  ordinanza  collegiale  n.  1723/2013  sono  stati   disposti
incombenti  istruttori  a  carico  del  Consiglio   Regionale   della
Lombardia;  in  data  23  luglio  2013,  in   esito   alla   predetta
istruttoria, sono stati depositati da parte della  Regione  Lombardia
gli atti richiesti. 
    Alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2013, su conforme  richiesta
dei  procuratori  delle  parti,  la  causa  e'  stata  trattenuta  in
decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1.  In  via  preliminare  vanno  scrutinate   le   eccezioni   di
irricevibilita' e inammissibilita' del ricorso proposte  dalle  parti
resistenti e dai controinteressati. 
    2.  La   difesa   di   alcuni   controinteressati   ha   eccepito
irricevibilita' del ricorso per violazione dell'art.  130,  comma  4,
del cod. proc. che disciplina il termine per depositare  il  ricorso,
successivamente all'adozione del decreto presidenziale di  fissazione
dell'udienza pubblica e alla notificazione dello stesso.  Il  termine
di dieci giorni non sarebbe  stato  rispettato,  in  quanto  l'ultima
notifica si sarebbe perfezionata in data 15 maggio  2013,  mentre  il
deposito del ricorso, con la prova delle avvenute notifiche,  sarebbe
avvenuto soltanto il 15 giugno successivo. 
    2.1. L'eccezione non e' fondata. 
    In data 10 maggio 2013, i difensori delle parti ricorrenti  hanno
depositato in giudizio una copia, contenente il  timbro  dell'Ufficio
UNEP di Milano (recante la data del  23  aprile  2013),  con  cui  si
attesta  l'avvenuta  presentazione  del   ricorso   affinche'   fosse
notificato alle parti resistenti  e  ai  controinteressati  (l'ultima
notifica risulta essersi perfezionata in data 11  maggio  2013  e  il
ricorso con la prova delle avvenute notifiche e' stato depositato  il
15 giugno 2013). 
    Nel caso di specie trova applicazione il principio  di  scissione
del  momento  perfezionativo  della  notificazione  elaborato   dalla
giurisprudenza secondo cui, per il destinatario, la  notifica  si  ha
per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto, mentre,  per  il
notificante, il  procedimento  notificatorio  produrra'  effetto  sin
dalla consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario (da ultimo,  Cass.
Civ, VI, 3, ord. 9 gennaio 2013, n. 371). 
    2.2. Cio' determina il rigetto della predetta eccezione. 
    3. Con due ulteriori eccezioni si assume  l'inammissibilita'  del
ricorso per difetto di legittimazione e di interesse  dei  ricorrenti
sia in relazione alla natura dell'azione  proposta,  che  in  ragione
della mancata  diretta  censura  delle  operazioni  elettorali,  come
espressamente previsto dall'art. 130 del cod. proc. amm. 
    3.1. Le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento. 
    I ricorrenti hanno proposto il ricorso in qualita'  di  cittadini
elettori e quindi hanno esercitato un'azione popolare  che  non  puo'
ritenersi preclusa dalla circostanza che non  siano  state  censurate
direttamente le operazioni elettorali, ma sia stata posta  in  dubbio
la legittimita' costituzionale della disciplina legislativa regolante
le stesse. 
    Difatti e' proprio la struttura del giudizio di costituzionalita'
in via incidentale che consente al giudice comune di adire  la  Corte
costituzionale nel caso in cui e' posta in dubbio la legittimita'  di
una legge - o di un atto ad essa equiparato - anche  nell'ipotesi  di
conforme applicazione della stessa. 
    Quanto poi alla circostanza che non si  censurano  specificamente
le  operazioni  elettorali,  va  rilevato  che  queste  ultime   sono
strumentali ad una corretta ed effettiva espressione del  diritto  di
voto, costituzionalmente  tutelata  e  quindi  dotata  della  massima
ampiezza e garanzia anche in sede giurisdizionale, con la conseguenza
che le norme regolanti il procedimento elettorale non possono  essere
sottratte  ad  una  verifica  di  compatibilita'   con   i   principi
costituzionali (cfr. diffusamente sul punto Cass. Civ.,  I,  ord.  17
maggio 2013, n. 12060). 
    3.2. Pertanto anche queste eccezioni vanno respinte. 
    4. Passando al merito, vanno affrontate le  prime  due  doglianze
del ricorso in quanto connesse e censurate in relazione  ai  medesimi
aspetti. 
    4.1.  Si  assume,  innanzitutto,  che  la  normativa   elettorale
regionale lombarda relativa all'elezione del Consiglio regionale  sia
incostituzionale  in  quanto  in  contrasto  con  una  pluralita'  di
parametri relativi alla personalita' e uguaglianza del voto (art.  48
Cost.),   al   rispetto   della   volonta'   degli   elettori,   alla
ragionevolezza e alla coerenza della disciplina elettorale  regionale
(artt. 3, 51, 121 e 122 Cost.). 
    Nello specifico l'art. 1, comma 24, della legge regionale  n.  17
del 2012 stabilisce che "le liste collegate al  candidato  proclamato
eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono:  a)  almeno
il  cinquantacinque  per  cento  dei  seggi  assegnati  al  Consiglio
regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della  Regione
ha ottenuto meno del quaranta per cento dei voti validi; b) almeno il
sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale  se  il
candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto  una
percentuale di voti validi pari al quaranta per cento o superiore". 
    In  effetti  la  disciplina  sopra  riportata  appare  di  dubbia
costituzionalita'  per  diverse  ragioni,  legate  al  rispetto   dei
parametri costituzionali in precedenza richiamati. 
    In  primo  luogo,  la  disciplina  risulta  irragionevole  e   in
contrasto con il principio dell'uguaglianza del voto (art. 48  Cost.)
nella parte in cui determina l'assegnazione  dei  seggi  in  seno  al
Consiglio regionale riconoscendo  valore  determinante  al  risultato
conseguito dal candidato eletto alla carica di Presidente, visto  che
in tal modo si determina la sorte delle liste  sulla  base  del  solo
collegamento effettuato con i candidati  alla  carica  di  Presidente
della  Regione.  Difatti  i  seggi  in  seno  al  Consiglio   vengono
attribuiti senza considerare  il  quoziente  elettorale  delle  varie
liste concorrenti, che non rileva se non in modo molto  limitato  (ad
esempio in caso di non superamento della soglia di sbarramento o  per
l'applicazione del disposto di cui all'art. 1,  comma  30,  lett.  f,
della legge regionale n.17 del 2012) e al fine del riparto dei  seggi
all'interno delle diverse coalizioni che ne hanno diritto. 
    Nemmeno appare compatibile con i principi  costituzionali,  e  in
particolare con l'art. 121, secondo comma, Cost., la circostanza  che
la   formazione   dell'organo   assembleare,   massima    espressione
democratica  regionale,  sia  determinata  dai  risultati  elettorali
riguardanti  un  organo  diverso  (id  est,  il   Presidente);   tale
distorsione non puo' giustificarsi ne'  valorizzando  oltremisura  il
collegamento effettuato tra i candidati alla carica di  Presidente  e
le varie liste in fase di presentazione  delle  candidature,  ne'  in
virtu' della necessita' di assicurare la governabilita', che potrebbe
ragionevolmente consentire soltanto una parziale deroga al  principio
democratico, ma non il suo completo stravolgimento (si veda, in senso
diverso, la disciplina prevista dall'art. 73, comma 10, del  D.  Lgs.
n. 267 del 2000; altresi', Cass. Civ., I, ord.  17  maggio  2013,  n.
12060). 
    Appare evidente a tal punto il rischio di neutralizzazione  della
competizione  elettorale  relativa   all'elezione   dei   consiglieri
regionali, visto che il premio di maggioranza viene  assegnato  senza
prevedere alcuna soglia minima di consensi da raggiungere per potervi
accedere, con  il  rischio  concreto  di  trasformare  una  minoranza
elettorale in maggioranza politica,  capovolgendo  il  risultato  del
voto (probabilita' ben piu' rilevante di  quanto  segnalato  rispetto
alle elezioni politiche nazionali da Cass. Civ., I,  ord.  17  maggio
2013, n. 12060). 
    Altrettanto irragionevole  appare  la  circostanza  che  non  sia
prevista una soglia minima di consensi che deve ricevere il candidato
eletto  alla  carica  di  Presidente  per  attribuire  il  premio  di
maggioranza nell'ipotesi indicata dalla lett. a) dell'art.  1,  comma
24, della legge regionale n. 17 del 2012 (cfr,  Corte  costituzionale
n. 15 del 2008). 
    Il  tutto  risulta  ancor  piu'  incoerente  in  relazione   alla
possibilita' offerta all'elettore di  esprimere  il  voto  disgiunto,
ossia dare la  propria  preferenza  per  un  candidato  Presidente  e
contemporaneamente  scegliere  una  lista  che  sostiene  un  diverso
candidato Presidente (cfr. comma 20,  lett.  c).  L'attribuzione  del
premio di maggioranza, in  quest'ultimo  caso,  risulta  in  assoluta
contraddizione con il  sistema  di  voto,  visto  che  si  disattende
palesemente la scelta elettorale di coloro che hanno inteso  dare  un
voto disgiunto (cfr. Corte costituzionale n. 107 del 1996). 
    Non puo', in contrario, ritenersi che  il  sistema  sia  comunque
coerente con la disposizione della legge statale n. 165 del 2004 (che
ha attuato l'art. 122 Cost.) laddove impone al legislatore  regionale
di individuare "un sistema elettorale che agevoli  la  formazione  di
stabili  maggioranze  nel   Consiglio   regionale   e   assicuri   la
rappresentanza delle minoranze" (art. 4, comma 1, lett. a). Come gia'
evidenziato in precedenza, le esigenze legate alla governabilita' non
possono addirittura  ribaltate  o  alterare  in  maniera  consistente
l'esito elettorale. 
    4.2.  Di  conseguenza,  il  sistema  elettorale   in   precedenza
descritto. appare non  compatibile  con  i  principi  costituzionali,
visto che rischia di stravolgere del  tutto  la  volonta'  elettorale
rispetto  alle  candidature  al  Consiglio  regionale,  ben   potendo
accadere che liste o coalizioni assolutamente  minoritarie  ottengano
la maggioranza assoluta dei seggi, purche' collegate ad un  candidato
eletto Presidente, pure potenzialmente eletto con  pochi  voti,  come
puo' avvenire in caso di eccessiva  frantumazione  dell'elettorato  e
tenuto altresi' conto della presenza di un unico turno  di  votazione
(diversamente da quanto si verifica invece per le elezioni  comunali,
dove e' previsto il doppio turno: art. 72, commi 4 e 5, del  D.  Lgs.
n. 267 del 2000; Corte costituzionale n. 107 del 1996). 
    5. Poi viene censurata anche la norma che prevede una  soglia  di
sbarramento, visto che il comma 30, lett.  d)  dispone  di  escludere
"dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui  gruppo  ha
ottenuto nell'intera Regione meno del tre per cento dei  voti  validi
se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno  il
cinque per cento dei voti nella relativa elezione". 
    5.1. Anche tale questione di costituzionalita' appare  non  priva
di  fondamento,  atteso   che   l'elemento   determinante   ai   fini
dell'applicazione o meno della soglia di sbarramento e' rappresentato
dal semplice collegamento della lista in questione  ad  un  candidato
alla carica di Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti. 
    Come gia' evidenziato in  precedenza,  la  possibilita'  di  voto
disgiunto .  rende  del  tutto  irrazionale  una  tale  previsione  e
stravolge in maniera non consentita il principio di  uguaglianza  del
voto degli elettori (artt. 3 e 48 Cost.). 
    6. Le prospettate  questioni  di  costituzionalita'  delle  norme
indicate, ovvero l'art. 1, comma 24 e comma 30, lett. d, della  legge
regionale lombarda n. 17 del  2012  appaiono  per  le  ragioni  sopra
descritte non manifestamente infondate in relazione agli artt. 3, 48,
51, 121 e 122 della Costituzione. 
    7. Quanto alla rilevanza delle predette questioni in relazione al
presente giudizio va evidenziato che, a fronte  di  un  consenso  del
42,81% raggiunto dal candidato eletto alla carica di Presidente della
Regione e di una percentuale di circa il 38%  raggiunta  dalle  liste
allo stesso collegate (corrispondente a 37 seggi: cfr. Verbale  delle
operazioni  elettorali,  par.  12,  parte  filiale),  vi   e'   stata
l'attribuzione di un premio di maggioranza del 60% (ovvero  48  seggi
piu' quello spettante al Presidente eletto). 
    Il  rilevante  divario  tra  i  consensi  ottenuti  dalle   liste
collegate al Presidente e il numero dei seggi loro  attribuiti  rende
evidente  che  in   caso   di   accoglimento   della   questione   di
costituzionalita' verrebbe eliminato  (o  rimodulato)  il  premio  di
maggioranza, modificando sensibilmente la composizione del  Consiglio
regionale. Ugualmente l'eliminazione (o rimodulazione)  della  soglia
di sbarramento determinerebbe una diversa attribuzione dei seggi alle
liste c.d. minori, visto che alcune liste,  pur  avendo  ottenuto  un
quoziente elettorale piu' elevato di altre non hanno  ottenuto  alcun
seggio a differenza delle precedenti (ad esempio il  Centro  Popolare
Lombardo che ha raggiunto il 1,18%  non  ha  ottenuto  alcun  seggio,
mentre lo ha ottenuto il Partito dei  pensionati  con  lo  0,94%,  in
ragione del collegamento con il  candidato  Presidente  eletto:  cfr.
Verbale delle operazioni elettorali, par. 13). 
    8.   In   ordine   al   possibile   esito   del    giudizio    di
costituzionalita', nel caso di ritenuta  fondatezza  delle  questioni
sollevate, va evidenziato che venendo meno  la  previsione  contenuta
nel  comma  24  della  legge  regionale  lombarda  n.  17  del  2012,
residuerebbe una disciplina  elettorale  regionale  in  cui  i  seggi
verrebbero attribuiti proporzionalmente al consenso  raggiunto  dalle
singole liste  o  gruppi  di  esse  e  cio'  la  renderebbe  comunque
applicabile; ugualmente l'eliminazione della soglia di sbarramento di
cui al comma 30, lett. d), determinerebbe  l'attribuzione  dei  seggi
anche  alle  liste  con   minor   consenso,   indipendentemente   dal
collegamento con un candidato alla carica  di  Presidente  che  abbia
raggiunto la soglia minima del 5% dei voti. 
    9. In conclusione, il giudizio deve essere  sospeso  e  gli  atti
vanno trasmessi alla Corte Costituzionale in quanto appare  rilevante
e non manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita'
relativa all'art. 1, comma 24, della legge regionale della  Lombardia
n.  17  del  2012,  riguardante  l'attribuzione  di  un   premio   di
maggioranza alle liste che sono collegate al  candidato  eletto  alla
carica di Presidente della Regione, per violazione degli artt. 3, 48,
comma 2, 51, 121  e  122  Cost.;  appare  altresi'  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di  costituzionalita'  relativa
all'art. 1, comma 30, lett. d), della legge regionale della Lombardia
n,  17  del  2012,  riguardante  la  previsione  di  una  soglia   di
sbarramento, per violazione degli artt. 3, 48, comma 2, 51, 121 e 122
Cost. 
    10. Ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e  in  ordine
alle spese resta riservata alla decisione definitiva.